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CREDITI ENERGETICI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2022: POSSIBILE RECUPERARLI

Estesa la remissione in bonis per coloro che non hanno inviato la comunicazione dei bonus entro il 16 marzo 2023. Il credito d’imposta destinato alle imprese per far fronte al caro energia e messo a rischio per l’omessa comunicazione prevista dall’agevolazione (prevista entro il 30 Marzo 2023), è pertanto recuperabile attraverso la “remissione in bonis” a patto che la violazione non sia stata constatata dal Fisco.

E' quanto prevede l'Agenzia delle Entrate in seguito alla pubblicazione della risoluzione n. 27/E dello scorso lunedì 19 giugno, che ha esteso l’applicazione dell’istituto della remissione in bonis a coloro che non avevano inviato all’Agenzia, entro il 16 marzo 2023, la comunicazione dei bonus “caro energia”. la risoluzione ha chiarito che la mancata comunicazione prevista dall’articolo 1, comma 6 del Dl n. 176/2022, necessaria per utilizzare in compensazione, dopo il 16 marzo 2023, i crediti d'imposta maturati dalle imprese “energivore/gasivore” e “non energivore/gasivore”, non rappresenta un requisito per l’accesso al contributo e l’invio della stessa costituisce un adempimento di natura formale, sanabile tramite l’istituto della remissione in bonis.

In sintesi, coloro che non hanno trasmesso la comunicazione entro il 16 marzo 2023, per regolarizzare la situazione, devono inviarla entro il termine del 30 settembre 2023, ultima data utile per usare in compensazione i crediti da "caro energia".

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